Certificazione rottami metallici regolamento UE 333/2011



Certificazione rottami metallici regolamento UE 333/2011

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 94 del 8 aprile 2011 del Regolamento (UE) n° 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, vengono definiti i “criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Gli articoli 3 e 4 prevedono i criteri applicabili rispettivamente a rottami di ferro e acciaio (tabella allegato I) e per i rottami di alluminio (tabella allegato II).

L’articolo 5 prescrive la DICHIARAZIONE di CONFORMITA’ ossia:

  1. Il produttore o l’importatore stila, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all’allegato III.
  2. Il produttore o l’importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami me­tallici. Il produttore o l’importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
  3. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

Di sicuro interesse l’articolo 6 che prescrive al produttore di applicare un SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ atto a dimostrare la conformità ai criteri indicati negli articoli 3 e 4, in particolare il sistema deve prevedere:

  • il controllo in accettazione dei rifiuti;
  • il monitoraggio dei processi e le tecniche di trattamento dei rifiuti;
  • il monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall’operazione di recupero;
  • efficacia del monitoraggio delle radiazioni;
  • osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;
  • registrazione dei risultati dei controlli effettuati;
  • revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;
  • formazione del personale.

L’IMPORTATORE esige che i suoi fornitori applichino un si­ stema di gestione della qualità, il PRODUTTORE consente l’accesso al sistema di gestione della qualità alle autorità competenti che lo richiedano.

Il regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell’Unione europea a partire dal 9 ottobre 2011.

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