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Certificazione rottami di rame regolamento UE 715/2013

I rottami di rame cessano di essere rifiuti

Dopo i rottami di ferro, acciaio, alluminio e vetro, adesso la Commissione europea propone un regolamento sui criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti secondo il disposto della direttiva del 2008.

Secondo la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti, infatti, taluni rifiuti specifici cessano di essere tali quando siano sottoposti a un’operazione di recupero e soddisfino criteri specifici (elaborati dalla Commissione) conformi a determinate condizioni. Ossia quando i materiali sono comunemente utilizzati per scopi specifici; esiste un mercato o una domanda per tali materiali; i materiali soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e l’utilizzo non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

IL REGOLAMENTO

Dopo i Regolamenti UE sui rottami di ferro e sui rottami di vetro, la Commissione UE ha pubblicato il nuovo Regolamento UE del 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue (Guue 26 luglio 2013 n. L 201), recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio. Si stabiliscono quindi le condizioni per le quali i rottami di RAME cessano di essere rifiuti.

Il Regolamento sarà pienamente applicabile dal 1 gennaio 2014.

In sintesi i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti quando all’atto del conferimento dal produttore (recuperatore) a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le condizioni elencate ai punto 1 (Qualità dei rottami di rame ottenuti dall’operazione di recupero), 2 (Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero) e 3 (Processi e tecniche di trattamento) dell’allegato I .

Anche in questo caso come per i regolamenti precedenti il produttore (recuperatore) deve redigere una dichiarazione di conformità (art.4) per ciascuna partita di rottami di rame e trasmetterla al detentore successivo.

Inoltre deve adottare un Sistema di gestione (art.5) un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri sopra citati; il sistema di gestione viene verificato da parte di un ente di certificazione accreditato con cadenza triennale.

Certification Europe Italia, forte dell’esperienza di oltre 100 Clienti per l’analogo Regolamento UE 333 si offre ai propri clienti per attestare la conformità dei sistemi di gestione, adottati, assicurando la conformità a quanto prescritto dal regolamento UE 715/2013. 
Certification Europe Italia offre di integrare tale attestazione con quella legata al Regolamento UE 333/2011, nell’ottica di integrare tutti i regolamenti legati all’End of Waste.

 

 

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